Segreto professionale nel corso dell’accertamento ispettivo

Segreto professionale nel corso dell'accertamento ispettivo

Durante l’ispezione il professionista non deve rivelare fatti e produrre atti dei propri assistiti, se non previsto per legge. 

L’articolo in sintesi:

  • Il segreto professionale è il dovere giuridico del professionista a non rivelare dati e notizie del proprio assistito.
  • La cassazione ha ribadito che le dichiarazioni del professionista che non si astenga, sono utilizzabili.
  • Anche nel corso dell’ispezione del lavoro i professionisti hanno il dovere di mantenere il segreto professionale.
  • Se chi assiste l’azienda rivela segreti professionali, gli ispettori possono utilizzare le notizie apprese per i propri provvedimenti.

Già in passato si è affrontato il tema del rapporto tra i professionisti che seguono l’azienda e gli ispettori, nel corso del loro controllo. In particolare, sulla prassi diffusa di svolgere gli accertamenti presso gli studi professionali piuttosto che in azienda e sugli oneri reali derivanti (vedi “Ispettori presso gli studi professionali. Prassi e doveri”, in V@L n. 1/2017, pag. 33).

Il problema di cosa in effetti deve fare –o può non fare- il professionista per l’azienda e nei confronti di chi accerta, è oggi diventata questione di fondamentale rilevanza. Tanto che non possono non essere considerati tutti gli aspetti che ne discendono, come quello relativo al segreto professionale.

Tanto più che oggi –visto il moltiplicarsi di adempimenti difficili da realizzare- la figura di chi assiste il datore di lavoro è diventata oramai di insostituibile centralità nella gestione delle vicende lavorative, soprattutto di realtà piccole e medie. In definitiva, di quei datori di lavoro che non possono permettersi un ufficio del personale strutturato.

Va osservato che la posizione dei professionisti che seguono l’azienda non appare sempre semplice, dovendosi muovere tra i doveri di mandato, che sorgono dall’incarico professionale, e il rispetto di puntuali adempimenti di legge, verso l’autorità pubblica.

Nel rapporto con l’amministrazione, sussistono come noto, doveri di tenuta e consegna di documentazione obbligatoria dell’azienda. Ma quanto al rispetto della deontologia, ricorre senz’altro l’obbligo di segreto professionale con riguardo alla posizione e alle vicende dei propri assistiti.

Cassazione e segreto professionale

“sussiste il diritto ad avvalersi del segreto professionale. Nel caso di specie, tuttavia, risulta che le dichiarazioni sono state rese senza che il professionista abbia opposto nessun tipo di segreto. Ne consegue la piena utilizzabilità di tali dichiarazioni posto che la testimonianza resa da un professioni- sta in violazione dei doveri deontologici in tema di segreto professionale è utilizzabile, non integrando una violazione di disposizioni processuali previste a tema di inutilizzabilità.”

Il tema è tornato alla ribalta di recente, grazie a una pronuncia della Suprema Corte (Cass., Sez. penale, n. 46588/2017) sul segreto professionale dei commercialisti e revisori contabili. Tra i motivi che conducevano i ricorrenti ad adire l’ultimo grado di giudizio vi era quello attinente alla prospettata “inutilizzabilità delle dichiarazioni del commercialista della società in conseguenza della possibilità per costui di avvalersi del segreto professionale e del fatto che a costui non [erano] stati fatti gli avvisi previsti per i prossimi congiunti dell’imputato”.

In sostanza, tra l’altro, ci si lamentava che il cliente di un commercialista avesse subito effetti compromettenti dalle dichiarazioni di chi lo assisteva, il quale poteva, tuttavia, fare valere il silenzio del suo segreto professionale.

La soluzione offerta dalla Cassazione –qui relativa a commercialisti e revisori contabili, ma potenzialmente interessante anche consulenti del lavoro, avvocati, e ogni altro professionista-, pare riassumere alcune indicazioni e “linee guida” dell’assistenza ai clienti che possono trovare spazio anche nel corso di accertamenti ispettivi in materia di lavoro.

Nel corso di ispezioni del lavoro non è infrequente che vengano sentiti a sommarie informazioni dai funzionari anche i professionisti che assistono l’azienda. È chiaro che l’intervento del professionista può costituire un utile contributo ad adiuvandum, ove sia in grado di introdurre validi argomenti difensivi.

Tuttavia, non a tutti i professionisti risulta sempre chiaro che non sono tenuti a rispondere agli ispettori, ufficiali di polizia giudiziaria, in ordine a tutti i fatti e le circostanze che concernono la loro assistita. Con notizie –come espone anche la Cassazione- che potrebbero comunque essere utilizzate contro la medesima assistita.

In particolare, non è necessario –e, anzi, non farlo costituisce un dovere deontologico e legale nei riguardi del cliente- riferire o produrre documentazione su circostanze “segrete” e confidenziali. Tali sono soprattutto le circostanze relative a notizie ulteriori rispetto a quanto emerge dalla documentazione su adempimenti obbligatori.

Dovere di astensione sul segreto professionale:

Per i consulenti del lavoro
Art. 6, L. 12/1979

Il consulente del lavoro ha l'obbligo del segreto professionale. Nei suoi confronti si applica l'articolo 351 del codice di procedura penale.
Per i commercialisti ed esperti contabili
Art. 5, D.Lgs 139/2005

Gli iscritti nell'Albo hanno l'obbligo del segreto professionale. Nei loro confronti si applicano gli articoli 199 e 200 del codice di procedura penale e l'articolo 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci, nonché quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti.
Per gli avvocati e i loro collaboratori
Art. 6, D.Lgs 247/2012

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti...
L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgi- mento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.

 

In ambito penalistico, come noto, è stabilito che “non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria” (art. 200 c.p.p.).

Tra i soggetti che possono non deporre in giudizio (come fornire altrimenti informazioni) su fatti conosciuti per lavoro o ministero, sono annoverati, tra gli altri, “gli avvocati…, i consulenti tecnici e i notai”, ma pure “gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale”.

Per quanto concerne l’attività di assistenza all’azienda in materia di lavoro, la legge 12 del 1979 stabilisce che “tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro…, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati…, dei dottori commercialisti”.

I predetti professionisti sono titolari di specifici diritti/doveri di astensione su fatti a loro noti circa i clienti, previsti dalla legge e confermati dai codici deontologici dei rispettivi Ordini.

In definitiva, non divulgare notizie e informazioni circa i propri assistiti, anche nel corso dell’ispezione del lavoro, non è solo una facoltà; ma uno specifico dovere dal cui mancato rispetto possono conseguire effetti, sia di carattere disciplinare, sia di carattere economico. Per esempio, nei casi in cui l’azienda scopra che grazie alle “parole” del suo professionista sono stati assunti provvedimenti altrimenti non assumibili dagli ispettori. In tale caso, il rischio potrebbe essere quello di una segnalazione all’ordine professionale e la richiesta di danni economici per inottemperanza al mandato professionale.

E quanto agli ispettori? Come può evincersi dalla pronuncia della Cassazione, dalle dichiarazioni in violazione del segreto professionale non sorge alcun problema.

Ove il professionista abbia deciso di non opporre il segreto e di rispondere agli ispettorile sue dichiarazioni saranno senz’altro acquisibili e documentali. Oltre che utilizzabili in ogni sede per fondare i provvedimenti ispettivi.

Nel caso in cui decida di astenersi, invece, la sua “astensione” avrà quale unico limite quello della consegna dei “documenti dei datori di lavoro … tenuti presso lo studio”, per la cui mancata esibizione “entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza…sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro” (art. 15, L. 12/1979).

Va del resto utilmente evidenziato che l’obbligo dell’ispettore di rendere noto al datore di lavoro che può farsi assistere da un professionista (cfr. codice di deontologia del personale ispettivo, art. 8, D.M. 15.1.2014), è cosa assolutamente differente dal comunicare al professionista che può astenersi sul segreto professionale. La prima informativa degli ispettori è dovuta; la seconda, no.

Peraltro, oltre a non potere –evidentemente, pena sanzioni- impedire l’azione dei funzionari, i professionisti, ove diano informazioni in rappresentanza –quantunque professionale- del datore di lavoro non possono fornire “scientemente dati errati o incompleti, che comportino evasione contributiva” (art. 3, comma 3, D.L. 463/1983, convertito).

Da quanto evidenziato può trarsi un breve decalogo sul rapporto effettivo tra ispezione del lavoro e segreto professionale e le possibili conseguenze per gli attori in campo.

Infine, prima di concludere, vi consigliamo di consultare la nostra nuova pubblicazione in materia: Controlli ispettivi sul lavoro. Casi risolti e tecnica dei ricorsi.

VADEMECUM: ispezione e segreto professionale

1) gli ispettori possono sempre indagare e richiedere notizie e documenti volti a provare le condotte aziendali.

2) gli ispettori che intendono ascoltare i professionisti non hanno l’obbligo di ricordare loro che hanno facoltà di astensione su segreti professionali.

3) i professionisti che seguono l’azienda devono opporre il segreto professionale agli ispettori in ordine fatti a loro noti in ragione dell’assistenza svolta.

4) se i professionisti non si astengono, le informazioni anche su fatti coperti da segreto professionale possono essere utilizzate dagli ispettori.

5) i professionisti che non si astengono su fatti coperti da segreto professionale violano il mandato e sono passibili di sanzioni disciplinari.

6) i professionisti devono comunque sempre consegnare agli ispettori i documenti obbligatori dei datori di lavoro detenuti presso i loro studi.

7) se forniscono informazioni in rappresentanza del datore di lavoro, non possono dare notizie sciente- mente errate o incomplete, che comportino evasione contributiva.

Articolo a cura di Studio Legale VETL – estratto da V@L – Verifiche e Lavoro n. 3/2018

V@L – Verifiche e Lavoro è la prima rivista specializzata in Italia in materia di ispezioni e controllo sul lavoro da parte degli organi pubblici competenti, su lavoro, previdenza, assicurazione e sicurezza.

I nostri ricorsi ragionati vogliono essere uno strumento operativo, una guida pratica per difendersi in caso di verbale ispettivo.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *