Edilizia e professionisti: controlli per l’autunno 2021

Edilizia e professionisti: controlli per l’autunno 2021

L’articolo in sintesi:

  • Tra i settori che conosceranno la vigilanza straordinaria degli ispettori nell’autunno 2021, vi è l’edilizia, come preannunciato dall’INL con la nota del 27.8.2021
  • La vigilanza si giustifica, tra l’altro, anche con la recente esplosione dell’attività del settore, dovuta ai molti bonus fiscali, che ha incrementato il numero delle ditte
  • Rilevante ai fini della vigilanza è anche la nuova misura del certificato di congruità del costo della manodopera in edilizia, attivo a partire dal 1 novembre 2021
  • Anche per professionisti sono previsti nell’autunno controlli e recuperi da parte dell’INPS, a favore alla gestione separata, per quanti non hanno versato presso le casse professionali

L’azione dell’amministrazione, compresa quella che opera i controlli in materia di lavoro, pare un po’ alla volta tornare alla normalità.

Senz’altro complice la decisa riduzione dell’impiego del personale in smart-working -che ha distolto non poche energie all’attività sul campo nell’ultimo anno-, ecco che, con il rientro in ufficio del personale, anche le amministrazioni del lavoro vengono a ridarsi obiettivi operativi più consistenti. Anzi, in materia di vigilanza del lavoro, molto consistenti.

Nel mirino, come sovente accade, anche questa volta ricade l’edilizia, per cui è stata prevista una campagna straordinaria di controlli a partire dall’ultimo quadrimestre del 2021. A dare la stura all’azione degli ispettori, è l’Ispettorato Nazionale del lavoro, che con la Nota del 27.8.2021, prot.n. 6023, ha individuato quali debbano essere i destinatari e gli ambiti delle verifiche ispettive relativi alle numerose aziende che oggi operano nel settore. Un numero che è repentinamente cresciuto di recente, specialmente alla luce degli appetibili bonus fiscali previsti dall’ordinamento.

Aziende edili a rischio controlli

Così per la Nota INL 27.8.2021
Nella selezione degli obiettivi si terrà conto altresì dei precedenti ispettivi e dei seguenti ulteriori criteri:
- verifica di aziende mai sottoposte a controllo o con accertamenti risalenti e/o per le quali risultino gravi ovvero reiterate irregolarità;
- aziende inattive, con ripresa dell’attività a ridosso del periodo di vigenza dei bonus anno 2021 relativi all’edilizia, comunque denominati;
- aziende interessate dall’istituto del distacco transnazionale;
- imprese in rete che operano nel settore;
- aziende caratterizzate dalla maggiore probabilità di rischio infortunistico connesso alla rotazione del personale impiegato;
- cantieri che prevedono la compresenza di più imprese.

L’indicazione operata dall’INL appare tanto puntuale, da fare sì che non si possa non affermare che gli addetti del settore non siano stati avvertiti.

L’attenzione degli ispettori sembra del resto del tutto comprensibile alla luce delle novità che entreranno in vigore proprio a partire dal 01.11.2021. Vale a dire la necessità che le imprese edili che operano in appalto, oltre al classico DURC, si dotino del documento di congruità dell’incidenza della manodopera, come introdotto dal Decreto Semplificazione (D.L.n. 76/2020).

Per conoscere cosa sia e come funzioni (ma si veda al riguardo, in questo numero, la rubrica Outline, pag. 42), ci si dovrà rifare al Decreto del Ministero del lavoro del 25 giugno 2021, n. 143 (“Verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili”). Il decreto prevede un’efficacia trasversale delle verifiche di congruità dei costi del lavoro, in ogni ambito, pubblico e privato, in cui si svolgono appalti (cfr. art. 2, D.M. n. 143/2021), rimanendo esclusi solo i più modesti appalti (fino a € 70mila) e peculiari aree territoriali.

La congruità della manodopera in edilizia

Così per il D.M. n. 143/2021
La verifica della congruità si riferisce all’incidenza dei costi della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione. Ai fini di detta verifica, si tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, con riferimento al valore complessivo dell’opera. In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del DURC on-line.

In fase di prima applicazione della disciplina, verrà ritenuta congrua la spesa per la manodopera impiegata, secondo quanto stabilito dall’Accordo Collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative nel settore edile, che indica puntuali percentuali per tipologia di attività.

Alla luce di tali novità che agitano il settore edile, è attesa una vigilanza straordinaria ad ampio raggio, che riguarderà, tra l’altro, le condizioni di salute e sicurezza nei cantieri, anche con riferimento ai protocolli anticontagio e all’adeguatezza dei percorsi formativi dei lavoratori, come pure la conformità delle attrezzature di cantiere.

Nel mirino saranno pure i distacchi e le ipotesi di codatorialità, con particolare attenzione alle sempre più diffuse forme di esternalizzazione, come pure la corretta instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi connessi all’iscrizione alla Cassa Edile, ai falsi part-time, alla verifica della genuinità delle posizioni artigiane e ai frequenti sottoinquadramenti dei dipendenti.

Denunce fondate, intelligence e controlli dei dati in possesso dell’amministrazione, “selezioneranno” le aziende da vigilare.

Tra gli altri ambiti indagati, accertamenti e contestazioni sono attesi anche per i professionisti, come annunciato dal Messaggio INPS n. 2903/2021.

In particolare, a essere coinvolti dai recuperi dell’Istituto saranno quei lavoratori autonomi iscritti agli Albi professionali che negli anni hanno dichiarato redditi professionali, omettendo però di versare contribuzione alla Gestione Separata. Di norma tanto è accaduto per quei soggetti che, comunque iscritti a un Albo professionale, non erano tenuti ai versamenti presso la relativa Cassa professionale, né ritenevano di doverlo essere verso l’INPS. Incerta in principio, tuttavia nel tempo la giurisprudenza si è “assestata” nel senso dell’obbligo di versamenti contributivi in presenza di attività professionale (Cass. n. 30344/2017, n. 19124/2018, n. 32166/2018 e da ultimo n. 20255/2021).

Obbligo di gestione separata per i professionisti

Così la Cassazione, sent. n. 20255/2021
Si è ormai consolidato il principio di diritto secondo cui i professionisti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi alla Cassa professionale, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nell’art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica.

Una verifica incrociata da parte dell’INPS sulle dichiarazioni fiscali di professionisti degli anni passati, ha evidenziato l’esistenza di imponibili che ora -effettuata d’ufficio l’iscrizione alla Gestione separata- verranno pretesi, con l’aggiunta di sanzioni civili “lievi”, per omissione.

L’azione di controllo e imposizione dell’INPS, procede, quindi, a prescindere dai previsti, nuovi “blocchi” degli Avvisi di addebito, per i recuperi della contribuzione evasa negli anni, i quali stanno tenendo in sospeso da ormai un anno e mezzo le entrate attese dall’Istituto.

In materia di controlli vi suggeriamo inoltre di consultare la nostra recente pubblicazione Controlli ispettivi sul lavoro. Casi risolti e tecnica dei ricorsi.

Articolo a cura di MAURO PARISI – estratto da V@L – Verifiche e Lavoro n. 4/2021

V@L – Verifiche e Lavoro è la prima rivista specializzata in Italia in materia di ispezioni e controllo sul lavoro da parte degli organi pubblici competenti, su lavoro, previdenza, assicurazione e sicurezza.

I nostri ricorsi ragionati vogliono essere uno strumento operativo, una guida pratica per difendersi in caso di verbale ispettivo.

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