Decreto “Rilancio” e novità in vista sui controlli.

Decreto “Rilancio” e novità in vista sui controlli. | Verifiche e Lavoro

Decreto “Rilancio” e novità in vista sui controlli.

L’emergenza epidemiologica e il fine di assicurare una tempestiva vigilanza su salute e sicurezza sul lavoro, hanno introdotto significative novità ispettive.

L’articolo in sintesi:

  • Dopo mesi di stasi, con il d.l.n. 34/2020, si assiste al rilancio anche dei controlli in materia di lavoro, con due disposizioni sintomatiche del nuovo “clima”.
  • L’art. 96, rivoluzionando il consueto modo di muoversi degli ispettori, introduce la possibilità che l’inl acquisisca auto a noleggio. così evitando ostacoli alle verifiche.
  • L’art. 100, invece, prevede la possibilità, che, sia pure in via eccezionale, per ragioni legate al covid- 19, il ministero del lavoro utilizzi i carabinieri e gli ispettori dell’INL.
  • Soprattutto la ritrovata centralità del ministero del lavoro sembra rappresentare il sintomo di prossimi indirizzi e di una nuova centralità della futura ispezione sul lavoro.

Nel precedente numero della rivista (cfr. Verifiche e Lavoro n. 2/2020, pag. 31) si era osservato come la pandemia avesse portato a un “congelamento” momentaneo dei controlli ispettivi. Come del tutto prevedibile, si trattava di un’inerzia non destinata a durare. Da qualche giorno è in effetti iniziata la ripresa dei controlli. In verità anche solo a fini Covid-19 (cfr. pag. 43).

La cosa che però ha sorpreso è che il nuovo impegno nelle verifiche sia stato preannunciato addirittura nel cd. Decreto Rilancio, il decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”).

Tra le misure urgenti in materia di lavoro e di politiche sociali, sono state infatti inserite due previsioni tutto sommato inaspettate, ma che indicano con sintomatica chiarezza che l’impegno prossimo delle verifiche sarà senz’altro improntato a serietà e, probabilmente, a rilevanti novità.

La prima previsione -forse poco significativa per chi non conosce la prassi degli uffici ispettivi- riguarda i modi in cui gli ispettori si presenteranno presso le aziende.

Al riguardo, sia pure in modo poco appariscente, l’articolo 96, D.L.n. 34/2020, è a suo modo rivoluzionario.

Ispezioni su auto a nolo

Così l’art. 96, D.L.n. 34/2020

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) può provvedere, con onere a carico del proprio bilancio, al noleggio di autovetture da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, anche in deroga all'articolo 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 nonché, al fine di una tempestiva disponibilità dei mezzi, in deroga agli obblighi di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

La previsione rappresenta una controtendenza rispetto al periodo pre-Covid 19, in quanto fino a oggi, per porre in essere verifiche ispettive si è pressoché sempre dipeso dal mezzo di trasporto privato degli stessi funzionari. Vale a dire che, per i controlli in materia di lavoro, solo la disponibilità del personale ispettivo ha finora permesso di raggiungere le aziende e i luoghi più lontani.

Chiaramente, la possibilità di ottenere indennizzi chilometrici per l’utilizzo del mezzo hanno, nel tempo, senz’altro favorito la concessione delle autovetture private.

Ora, però, si realizza comunque sia un salto di qualità -e di impegno economico- nelle ispezioni del lavoro. Al fine di avere, senza necessità di tenere in considerazione scelte personali, la “tempestiva disponibilità dei mezzi”, lo Stato è disposto a compiere degli sforzi economici, in passato proibiti da vari vincoli di spesa.

Un impegno che la dice lunga sulla volontà di tornare a fare correre la macchina delle verifiche.

Senz’altro più sorprendente è, però, la previsione del decreto legge n. 34/2020 in materia di controlli gestiti direttamente dal Ministero del lavoro.

In effetti, con il Jobs Act e la successiva istituzione dell’Ispettorato Nazionale del lavoro (D.Lgs n. 149/2015), il Ministero del lavoro era stato, di fatto, accantonato nella gestione ai controlli, secondo un progetto apparentemente irreversibile di accentramento di funzioni alla nuova agenzia autonoma.

L’art. 100 del D.L.n. 34/2020, tuttavia, pare oggi rimettere al centro delle verifiche proprio il Ministero del lavoro, che potrà avvalersi, non solo dei militari del Comando Carabinieri tutela del lavoro, ma pure dello stesso INL.

Impiego dei CC da parte lavoro

Così l’art. 100, D.L.n. 34/2020

In via eccezionale, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, per far fronte all’emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in base a quanto stabilito dalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (2019-2021) sottoscritta tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell’Ispettorato Nazionale del lavoro, in data 25 novembre 2019, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si avvale in via diretta, oltre che dell’Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti.

È vero che la disposizione si presenta, per espressa previsione di legge, “eccezionale” e destinata a venire meno nelle sue previsioni per la fine del 2020. Però la sostanziale “sottrazione” della gestione del personale ispettivo dall’Ispettorato del lavoro, sembra aprire un nuovo scenario dei futuri controlli sul lavoro. Come se, venuto meno il dogma   accentrata presso l’INL, la nuova attenzione strategica dell’azione di controllo su lavoro meritasse nuove attribuzioni e competenze in capo allo Stato (va ricordato come l’Ispettorato del Lavoro non sia un organismo statale, bensì parastatale, così come INPS e INAIL).

Del resto, non si intende perché il controllo operato direttamente dal Ministero del lavoro, renderebbe più “tempestiva [la] vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, sia pure a causa dell’emergenza Covid-19 e nel processo di riavvio delle attività produttive.

Va in tale senso osservato, come, peraltro, ispettori del lavoro dell’INL e Carabinieri neppure siano organi di controllo a competenza “piena” in materia di sicurezza del lavoro. (cfr art. 13, D.Lgs n. 81/2008). La quale, per essi, è di fatto limitata all’edilizia, ai “lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei” e a pochi altri ambiti marginali.

Quindi, se apparentemente l’emergenza epidemiologica non è così pertinente a giustificare il cambio -seppure eccezionale- di “guida” dei controlli e poteva condurre ad azioni ispettive gestite nei modi ordinari (sebbene a fini specifici), non è implausibile che nel prossimo futuro vi possano essere novità importanti riservate alla materia dell’ispezione sul lavoro.

Per il momento, ci si deve accontentare di osservare che essa è ripartita.

Articolo a cura di Mauro Parisi – estratto da V@L – Verifiche e Lavoro n. 3/2020

[toc]

V@L – Verifiche e Lavoro è la prima rivista specializzata in Italia in materia di ispezioni e controllo sul lavoro da parte degli organi pubblici competenti, su lavoro, previdenza, assicurazione e sicurezza.

I nostri ricorsi ragionati vogliono essere uno strumento operativo, una guida pratica per difendersi in caso di verbale ispettivo.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *