il silenzio dei funzionari, consentito o vietato

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Il silenzio dei funzionari, consentito o vietato | il silenzio della pubblica amministrazione

Molte sono le situazioni di difficile confronto con i funzionari ispettivi. Non sempre, però, il silenzio dell’amministrazione è illegittimo 

L’articolo in sintesi:

  • l’inerzia dell’amministrazione, anche in materia ispettiva, costituisce spesso un modo naturale di procedere, con cui occorre confrontarsi.
  • talvolta il silenzio della pubblica amministrazione costituisce una condotta consentita, poiché non sussiste né un dovere di legge di agire, né di rispondere al cittadino.
  • in altri casi, in presenza di precisi obblighi di legge e regolamento, l’inerzia può configurare una vera omissione di atti d’ufficio.
  • può apparire consigliabile, per esortare i funzionari, per difendersi o per eventuali messe in mora, predisporre e inviare note alla pubblica amministrazione.
Il silenzio della pubblica amministrazione. Spesso è ciò che più colpisce e impressiona chi ha a che fare con i funzionari. Ma non sempre, sia chiaro, costituisce un caso di omissione di atti d’ufficio ai sensi dell’art. 328 c.p..Una sorta di “vuoto” talvolta circonda chi entra nel mirino di un controllo –o, più in generale, di un qualsiasi procedimento burocratico-. Non di rado si tratta del famoso “muro di gomma” che viene opposto -attivamente e passivamente- a ogni tentativo di contatto, spiegazione, indicazione, rassicurazione, confronto. Ma non sempre ottenere una risposta è un diritto.

Spesso, confrontandosi con i funzionari, sorge il sospetto di aleggiare in un cosmo immateriale, intangibile e lontano. Allorquando si inizia a ragionare di “lontananza” e “intangibilità”, tuttavia, se di mezzo c’è l’amministrazione e i suoi possibili effetti, occorre evitare pensieri pericolosi. Soprattutto pensare che se l’amministrazione tace, in fondo, niente è accaduto e sta accadendo, è uno dei sillogismi più errati che si possano nutrire.

Ed è soprattutto l’errore in cui possono incorrere i meno esperti, ragionando di dovere agire solo come reazione all’amministrazione. Un fraintendimento che in taluni casi può risultare fatale.

il silenzio e l’apparente inerzia sono una delle condizioni naturali in cui opera il settore pubblico

Va innanzitutto compreso che il silenzio e l’apparente inerzia dell’amministrazione e dei suoi funzionari che rimangono quiescenti, sono senza dubbio una delle condizioni naturali in cui opera il settore pubblico.

Dal mero silenzio, cioè, non può trarsi la prova, di per sé, di alcuna patologia o malfunzionamento dell’amministrazione.

Prova ne è che la normativa stessa considera solitamente l’inerzia quale situazione consueta dell’azione pubblica. Tanto è vero che la tipizza, disciplinandola in modo positivo: come quando, in materia di ricorsi amministrativi, si parla di silenzio-rigetto.

Vale a dire che, in assenza di qualunque cenno di risposta (fatto frequentissimo, come noto) a una istanza o a un ricorso, a quella che potrebbe parere una condotta omissiva e ingiustificabile, viene attribuito un significato positivo e giustificato. E che significato! Addirittura quello del “rigetto” delle istanze che l’interessato, magari con tante speranze, ha articolato e inviato.

Va osservato che solo quando il silenzio sia solo il frutto di una inerzia non espressamente qualificata da una norma, è possibile considerare il silenzio come inadempimento o rifiuto.

Spesso accade che si cerchi un confronto diretto e personale con uffici, dirigenti e funzionari. Anche qui, anche il solo fatto di essere ricevuti è occasione rara e segno di attenzione. Più di frequente gli Uffici neppure rispondono alla richiesta di convocazione, senza che nessuno possa reclamare alcunché (non vi è un diritto espresso a ciò, solitamente) e senza conseguenze per gli atti successivi degli Uffici.

Però, per esempio nel caso delle ordinanze-ingiunzione dell’Ispettorato del lavoro, la giurisprudenza ha ritenuto che ove la richiesta audizione ai sensi dell’art. 18, L. 689/1981, non venga eseguita, le successive richieste economiche ingiunte sono considerare invalide (tra le molte, Cass. 10911/1998). In questo caso l’inerzia rileva e viene punita.

Di solito, invece, come detto, nella sostanza, mancano le conseguenze.

Sono frequenti i casi in cui, successivamente a richieste di contribuzione e premi, la parte riesce a dimostrare che non sono dovuti, o che per essi pende già contenzioso (condizione, come noto, da equipararsi a quella della regolarità contributiva. Ma si veda a pag. 22 di questo numero). In simili situazioni accade spesso che gli Istituti non solo non provvedano tempestivamente a sgravare le somme pure pretese con cartelle esattoriali o avvisi di addebito; ma neppure a concedere il DURC che invece spetterebbe pienamente.

La prima reazione utilmente prospettabile, in quest’ultimo caso di ostinato silenzio e inerzia, appare quella di procedere, comunque sia, a proporre ricorsi al Giudice. Con maggiori spese, certo, ma anche con una sicurezza che la semplice e vana attesa non può garantire (la cartella, giusta o sbagliata, diventerebbe non impugnabile e i soldi dovuti dal contribuente).

In taluni casi, poi (per esempio, se già si è proposto ricorso in accertamento al Giudice, ma ancora non viene rilasciato il Durc, come previsto), oltre a ricorsi d’urgenza ai Tribunali, appare senz’altro opportuno mettere formalmente in mora l’amministrazione. Un’attenzione che, come noto, può condurre addirittura a configurare il reato di omissione di atti d’ufficio da parte dei responsabili.

 

Così l’omissione d’ufficio se perdura il silenzio della pubblica amministrazione

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Tale richiesta deve essere re- datta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa. ”

 

Perché possa scattare la più grave reazione prevista dalla legge, ex art. 328 c.p., però, occorre che l’onere di agire e rispondere dell’amministrazione sussista espressamente per legge.

Tanto per intendersi, ciò vale a dire nessuna omissione di atti d’ufficio è configurabile se l’azienda ispezionata pretende di avere notizie del controllo ispettivo o della sua conclusione, mentre è ancora in corso un accertamento (infatti, tale genere di notizie non è previsto per legge). Quando però il controllo è concluso -o dovrebbe esserlo- allora “scatta” il diritto a ottenere non solo notizie, ma pure un formale verbale conclusivo degli accertamenti, positivo o negativo che sia (art. 3, comma 20, della Legge n. 335/1995).

E se ciò non avviene? Oppure l’ispettore tralascia l’adozione dell’atto per un certo tempo, con accrescimento degli “effetti” economici del proprio accertamento (si pensi all’aumento esponenziale delle sanzioni civili)?

In difetto di risposte sussiste una perseguibile omissione.

Ad ogni modo, come detto, un (corretto, ma non timido) richiamo scritto all’amministrazione ad attenersi ai suoi doveri istituzionali, può apparire quasi sempre opportuno.

Innanzitutto, per stimolare a mantenere condotte doverose e solerti.

Quindi, quale prodromica traccia scritta di proprie difese, comunque, da valutare.

Infine, se del caso -ove manchino altre più rapide e fruttuose difese-, specie se si vengono a prospettare potenziali danni, a rilevare eventuali omissioni di atti dell’ufficio.

Articolo a cura dello Studio Legale VETL – estratto da V@L – Verifiche e Lavoro n. 1/2018

V@L – Verifiche e Lavoro è la prima rivista specializzata in Italia in materia di ispezioni e controllo sul lavoro da parte degli organi pubblici competenti, su lavoro, previdenza, assicurazione e sicurezza.

I nostri ricorsi ragionati vogliono essere uno strumento operativo, una guida pratica per difendersi in caso di verbale ispettivo.

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