Sanzioni amministrative, la prescrizione raddoppia.
Per la Suprema Corte è sufficiente la convocazione all’audizione per dilatare il termine di prescrizione oltre i 5 anni previsti.
L’articolo in sintesi:
- l’art. 28, legge n. 689/1981 prevede che il recupero della sanzione amministrative avvenga entro 5 anni dall’illecito.
- tuttavia il termine può essere interrotto dalla messa in mora del trasgressore con il verbale di contestazione e l’ordinanza-ingiunzione.
- per la cassazione, oggi, anche la convocazione all’audizione del trasgressore può interrompere la prescrizione.
- l’effetto è che tra l’illecito e l’irrogazione della sanzione amministrativa potrebbero trascorrere anche 15 anni.
Una volta commesso un illecito amministrativo, la possibilità che venga punito rimane legata alla sua “scoperta”. Vale a dire a un atto formale di accertamento e contestazione da parte della pubblica amministrazione che deve intervenire entro il termine di prescrizione quinquennale previsto per legge, ai sensi dell’art. 28, L.n. 689/1981.
Si pensi al caso frequente in cui viene rilevata una situazione di lavoro irregolare e sommerso. Immaginando che l’impiego del lavoratore in difetto degli adempimenti di legge sia avvenuto tra il 23 dicembre 2015 e il 4 gennaio 2016, stando alla legge, è evidente che, trascorso il 4 gennaio 2021, agli Uffici ispettivi sarà precluso, non tanto di contestare l’illecito, quanto di irrogare e, soprattutto, recuperare le relative sanzioni amministrative.
Prescrizione per le sanzioni amministrative
Così l’art. 28, L.n. 689/1981
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.
Alla luce della previsione della legge di depenalizzazione, che disciplina il procedimento di sanzione in sede amministrativa, tutto parrebbe chiaro, in definitiva.
Considerato il predetto caso, o gli ispettori avranno accertato e contestato l’illecito amministrativo prima del 4 gennaio 2021 -con relativa interruzione del termine di prescrizione prima del suo spirare finale (la prescrizione, come noto, decorre dalla cessazione dell’illecito, se continuato)-; oppure le relative sanzioni non saranno più “recuperabili”. Per cui, stando sempre al sopra esposto esempio, nell’ipotesi in cui vi fosse stato accertamento e contestazione del lavoro irregolare, con contestazione notificata prima del 4 gennaio 2021, dalla data della sua notifica sarebbe iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione cinquennale.
Appare chiaro come una vicenda iniziata nel 2015 potrebbe allora costituire oggetto di pretesa anche fino al 2026, sempre nel rispetto del termine di cui all’art. 28, L.n. 689/1981, a mente del Codice Civile.
Tuttavia, è forse meno noto che, secondo una autorevole interpretazione giurisprudenziale, oggi, notificato il Verbale ispettivo, potrebbero passare anche 10 anni prima di conoscere della sanzione irrogata (sempre stando al nostro caso, con un Verbale notificato il 2021, anche fino al 2031, e probabilmente, pure oltre). Un raddoppiamento dei tempi (ma sarebbe possibile andare oltre) dovuto a una lettura particolare della norma.
In passato è sempre stato risaputo che gli unici atti interruttivi della prescrizione -come stabilito dal Codice civile pure richiamato dall’art. 28 citato- fossero quelli tali da “costituire in mora il debitore”, ai sensi dell’art. 2943, cod.civ.. Nell’ispezione del lavoro, è costantemente stato ritenuto che detti atti corrispondessero al Verbale di accertamento e contestazione ispettiva e all’Ordinanza-ingiunzione di irrogazione delle sanzioni.
A giudizio della Cassazione, tuttavia, nell’attualità sono da annoverare tra gli atti interruttivi anche la semplice convocazione del presunto trasgressore all’audizione che egli stesso potrebbe avere richiesto di fronte all’ufficio ispettivo.
In tale senso, si veda, per esempio, la sentenza della Cassazione, n. 22388/2018.
L’audizione interrompe la prescrizione
Cosi Suprema Corte n. 22388/2018
Va infatti prestata adesione alla più recente ed ormai costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “in tema di sanzioni amministrative, l’audizione del trasgressore, prevista dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18 e la relativa convocazione, sono idonei a costituire in mora il debitore, ai sensi dell’art. 2943 c.c., atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione della sanzione, ha la funzione di far valere il diritto dell’Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria” (Cass. 13 dicembre 2011, n. 26741; Cass. 26 novembre 2008, n. 28238). E’ poi chiaro che l’interruzione della prescrizione derivante dall’audizione del trasgressore ha effetto anche verso la società, ai sensi dell’art. 1310 c.c., stante la natura solidale dell’obbligazione prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 6.
Come noto, è previsto dalla legge n. 689/1981 che, nel momento in cui il trasgressore e l’obbligato in solido sono raggiunti dalla contestazione di un illecito, ben possono difendersi, anche chiedendo l’audizione, ex art. 18, L.n. 689/1981, all’Ufficio ispettivo chiamato a valutare il Verbale di accertamento e competente per l’irrogazione della sanzione amministrativa.
A questo punto l’Ufficio ispettivo potrebbe attendere anni dal Verbale opposto (come accade nella realtà, anche quasi 5 anni) per convocare gli interessati. Va osservato che l’atto di mera convocazione all’audizione, benché senz’altro proprio del procedimento sanzionatorio, secondo la legge di depenalizzazione, non sembrerebbe affatto un atto volto a costituire in mora il debitore.
A ogni modo, convocati gli interessati richiedenti, secondo l’orientamento della S.C., scatterà il “bonus” per l’Ufficio ispettivo che non dovrà più “rincorrere” con affanno gli originali primi 5 anni di prescrizione, ben potendo provvedere alle proprie decisioni comodamente nei 5 anni successivi all’audizione.
Per la decisione definitiva, quindi, nessuna fretta: trasgressori e obbligati in solido sembrano oggi doversi mettere il cuore in pace. Salvo vogliano contestare in sede giudiziaria l’interpretazione di recente offerta dai Giudici di legittimità.
Articolo a cura dello Studio Legale VETL – estratto da V@L – Verifiche e Lavoro n. 1/2021
V@L – Verifiche e Lavoro è la prima rivista specializzata in Italia in materia di ispezioni e controllo sul lavoro da parte degli organi pubblici competenti, su lavoro, previdenza, assicurazione e sicurezza.
I nostri ricorsi ragionati vogliono essere uno strumento operativo, una guida pratica per difendersi in caso di verbale ispettivo.