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Rivista Ottobre-Dicembre 2020

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Il mondo dell’ispezione del lavoro a 360°.
La rivista di novità, casi, analisi e approfondimenti su lavoro, contributi e sicurezza.

I contenuti di questo numero di Verifiche e Lavoro:

  • Tecnica dei ricorsi: Difese difficili per l’obbligato in solido.
  • il Caso: Somministrazione fraudolenta solo con prova piena.
  • Appunti: Procedure INL con modalità da remoto; ripresa della riscossione coattiva; e molto altro.
  • Nero su bianco: Agevolazioni solo con accordi depositati in via telematica.
  • Punti e spunti: Minimale contributivo: come si fanno i conteggi.
  • Tematiche: Inquadramento INAIL e limiti all’efficacia retroattiva.
  • In Sicurezza: Medico competente a responsabilità limitata.
  • Outline: Vademecum ispettivo per la comparazione tra CCNL applicati.
  • Usi e Abusi: Se l’ispettore diffama l’azienda ispezionata.
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Categoria:

Il mondo dell’ispezione del lavoro a 360°.
La rivista di novità, casi, analisi e approfondimenti su lavoro, contributi e sicurezza.

 

I contenuti di questo numero di Verifiche e Lavoro:

  • Tecnica dei ricorsi: Difese difficili per l’obbligato in solido.
  • il Caso: Somministrazione fraudolenta solo con prova piena.
  • Appunti: Procedure INL con modalità da remoto; ripresa della riscossione coattiva; e molto altro.
  • Nero su bianco: Agevolazioni solo con accordi depositati in via telematica.
  • Punti e spunti: Minimale contributivo: come si fanno i conteggi.
  • Tematiche: Inquadramento INAIL e limiti all’efficacia retroattiva.
  • In Sicurezza: Medico competente a responsabilità limitata.
  • Outline: Vademecum ispettivo per la comparazione tra CCNL applicati.
  • Usi e Abusi: Se l’ispettore diffama l’azienda ispezionata.

 

La nota del Direttore | Mauro Parisi

Molti di quelli che hanno subito controlli sul lavoro lamentano una scarsa attenzione per i loro diritti.
E non dicono di mere scortesie in termini di bon ton istituzionale, ma, in particolar modo, si riferiscono a vere e proprie distrazioni giuridiche, con visioni della normativa poco attinenti, se non “lunari”.
Le disattenzioni di cui ci si lagna, spesso, non riguardano solo, come prevedibile, l’operato degli stessi organi ispettivi -non di rado eccessivamente severi, al di là dei significati positivi della legge-.
Non pochi ricorrenti sono pure costretti a osservare con costernazione che certe decisioni dei Tribunali paiono -almeno a loro- poco pertinenti in punto di quel diritto che ritrovano nei testi.
Ma non si può fare di tutt’erba un fascio, come si sa.
In questo numero, per esempio, diamo la notizia di una recente e puntuale decisione del Giudice del lavoro di Milano, capace di fare affiorare, con la sua valutazione, l’effettivo stato del diritto in materia di contribuzione.
In quel caso, come potrete leggere nella rubrica Punti e spunti, il giudicante ha operato con diligenza una (mera) ricognizione del diritto esistente da decine di anni. Nulla di più.
Eppure, in molti altri casi del tutto simili, quando nel corso dei giudizi è stata sollevata la medesima questione, essa non è stata minimamente recepita (non diciamo addirittura risolta correttamente).
Che accada talvolta, può essere. Se accade spesso, occorre porvi rimedio.

Indice

  • Tecnica dei ricorsi: Difese difficili per l’obbligato in solido.
  • il Caso: Somministrazione fraudolenta solo con prova piena.
  • Appunti: Procedure INL con modalità da remoto; ripresa della riscossione coattiva; e molto altro.
  • Nero su bianco: Agevolazioni solo con accordi depositati in via telematica.
  • Punti e spunti: Minimale contributivo: come si fanno i conteggi.
  • Tematiche: Inquadramento INAIL e limiti all’efficacia retroattiva.
  • In Sicurezza: Medico competente a responsabilità limitata.
  • Outline: Vademecum ispettivo per la comparazione tra CCNL applicati.
  • Usi e Abusi: Se l’ispettore diffama l’azienda ispezionata.

Leggi un articolo

Medico competente a responsabilità limitata.

Non ogni effetto della patologia del lavoratore, pure riscontrata nella visita periodica, può essere imputato al medico competente. 

di Mauro Parisi

Tra le altre verifiche di competenza in materia di sicurezza sul lavoro, è previsto che gli ispettori si accertino che venga effettivamente esplicata, da parte dell’azienda, la sorveglianza sanitaria, e che il medico competente ponga in essere ogni necessaria attività di prevenzione del lavoro.

Per il TU Sicurezza, scopo dell’azione del medico competente risulta, in definitiva, quella di salvaguardare il lavoratore da qualunque forma morbosa provocata dal lavoro e volta a formulare un giudizio di idoneità alle mansioni da svolgere, tenuto conto delle condizioni psico-fisiche del lavoratore e del contesto in cui opererà.

A tale fine, in sede di controllo ispettivo, i funzionari verificano che, nelle attività per cui risulti prevista, o richiesta, la cd. sorveglianza sanitaria (art. 41, TU Sicurezza), il medico competente, nell’ambito delle proprie mansioni, abbia posto in essere ogni prevista condotta, volta a verificare l’idoneità alle mansioni del lavoratore. Pertanto, di norma, i funzionari fanno richiesta all’azienda della documentazione che certifichi le visite del medico, in fase di assunzione o periodiche.

Gli obblighi del medico del lavoro non si limitano al vaglio sanitario dei lavoratori, ma incombe su di esso l’onere di ampia collaborazione con il datore di lavoro e con il suo servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione e attuazione delle misure per la tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore (art. 25, TU).

Si tratta di una posizione di garanzia fondamentale, che attiene alla programmazione della sorveglianza sanitaria attraverso protocolli, calibrati sui rischi specifici, tenendo conto degli indirizzi scientifici più avanzati e dello stato generale di salute del lavoratore (cfr. artt. 38ss, D.Lgs. n. 81/2008). Lo scopo è quello di prevenire e proteggere in varie forme, su incarico dell’azienda, il prestatore da rischi lavorativi. Ciò avviene, in definitiva, non solo mediante le predette visite mediche dirette del dipendente, ma pure mediante attività di sua formazione e informazione e di organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione ai rischi.

Non vi è dubbio, tuttavia, che l’intervento peculiare che coinvolge la figura e la responsabilità del medico competente attiene all’“inquadramento” sanitario del lavoratore e al giudizio sulle sue condizioni psico-fisiche, rispetto alle mansioni.

Ove gli ispettori verifichino che si sono poste in essere visite mediche vietate (es. per l’accertamento di stati di gravidanza), oppure che il medico competente non abbia allegato gli esiti della visita medica alla cartella sanitaria e di rischio (art. 25, c. 1, lett. c) TU); o, ancora, nell’ipotesi che non abbia espresso il proprio giudizio per iscritto, dandone copia al lavoratore e al datore di lavoro, si dovrà contestare direttamente al medico l’illecito amministrativo previsto dall’art. 58, c. 1, lett. e), TU Sicurezza, punito con una sanzione pecuniaria da € 1228,5 a € 4914,03. Per forme di mancata collaborazione, sorveglianza sanitaria e non corretta tenuta e consegna della relativa cartella, vengono stabilite dalla medesima disposizione, anche misure penali alternative, dell’arresto e dell’ammenda.

Va poi osservato che una specifica sanzione amministrativa (da € 737,1 a € 2457,02) punisce la mancata informazione del lavoratore in ordine agli esiti delle visite che sostiene (per l’art. 25, TU, il medico “informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria”).

Detto ciò, non ogni patologia del lavoratore può chiamare in causa la posizione del medico del lavoro. Quale sia l’effettiva estensione del dovere di salvaguardia medica del lavoratore che gli può essere attribuita, lo chiarisce oggi la Cassazione, con la sentenza n. 2 luglio 2020, n. 19856.

Il caso trattato dalla Suprema Corte atteneva alla contestazione, con conseguente condanna, della responsabilità penale di un medico competente, per il reato di cui all’art. 590-sexies, c.p. (responsabilità colposa per morte o lesione personale in ambito sanitario), in riferimento alla morte di un lavoratore per una patologia ematica non sviluppata in contesto lavorativo, ma constatata in sede di visita medica periodica.

Tra l’altro, veniva contestato al medico competente di avere omesso, nel redigere i certificati di idoneità lavorativa, di effettuare un’adeguata valutazione dei risultati degli esami clinici, che segnavano un evidente peggioramento rispetto agli esami precedenti; inoltre, di avere omesso di dare informazione dell’esito degli esami al diretto interessato e al suo medico curante, determinando così un ritardo diagnostico della patologia e compromettendo così le possibilità di intervento terapeutico.

Tuttavia, le condanne del primo e secondo grado del giudizio non sono state condivise e confermate dalla Cassazione.

In sostanza, per la Corte di Cassazione, le argomentazioni sviluppate dai giudici di merito sono state meramente congetturali, dato che, non solo non si è tenuto conto di quale fosse il quadro normativo in ordine all’effettivo ruolo del medico competente e quale lo svolgersi dei fatti (nel caso, il medico aziendale aveva concesso l’idoneità al lavoro per mansioni adeguate e aveva riferito i propri esiti al lavoratore, che, tuttavia, non li aveva riportati a sua volta al proprio medico). Ma, anche tenuto conto del ruolo comunque limitato del medico del lavoro, neppure si è operato il necessario ragionamento contro-fattuale, condotto sulla base delle note regole di esperienza o di legge scientifica.

Anche quanto al medico competente -tanto più tenuto conto del ruolo perimetrato dal TU Sicurezza-, occorre sempre dimostrare il nesso di causalità tra la condotta omissiva tenuta e l’evento lesivo o decesso del paziente.

In definitiva il medico competente è punibile ex art. 590-sexies c.p., non solo quando si prova che con la sua condotta ha violato propri specifici doveri di legge; ma pure se viene accertato che l’omessa condotta doverosa avrebbe inciso positivamente sulla salute del paziente.

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[V@L – Verifiche e Lavoro n. 4/2020]