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Rivista Settembre-Ottobre 2017

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Il mondo dell’ispezione del lavoro a 360°.
La rivista di novità, casi, analisi e approfondimenti su lavoro, contributi e sicurezza.

Cosa occorre attendersi dai funzionari, se il LUL è stato trovato non a norma per anni? In questo numero proviamo a mostrare come le effettive conseguenze giuridiche potrebbero essere meno gravi rispetto a quelle prospettate nelle verifiche.

I contenuti di questo numero di Verifiche e Lavoro:

  • Tecnica dei ricorsi: Ordinanza-ingiunzione: opposizione anche senza avvocato.
  • Punti e spunti: Esoneri contributivi: finalmente meno rischi dalle ispezioni.
  • Outline: I ricorsi amministrativi per le pretese INAIL
  • Nero su bianco: Accessorio irregolare senza maxisanzione
  • Il caso: LUL. Sanzioni non dovute per fatti “vecchi” (articolo gratuito).
  • Usi e abusi: Il caso. Accesso atti all’INL anche per ispezioni INPS e INAIL.
  • Tematiche: Una regola generale per i giusti recuperi di agevolazioni e sgravi.
  • In sicurezza: Controlli ispettivi legittimi solo con incarico formale.
  • Appunti: Disconoscimenti e ricorsi INPS del lavoratore, call center e divieti di controllo a distanza e altro.
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Il mondo dell’ispezione del lavoro a 360°.
La rivista di novità, casi, analisi e approfondimenti su lavoro, contributi e sicurezza.

Cosa occorre attendersi dai funzionari, se il LUL è stato trovato non a norma per anni? In questo numero proviamo a mostrare come le effettive conseguenze giuridiche potrebbero essere meno gravi rispetto a quelle prospettate nelle verifiche.

 

I contenuti di questo numero di Verifiche e Lavoro:

  • Tecnica dei ricorsi: Ordinanza-ingiunzione: opposizione anche senza avvocato.
  • Punti e spunti: Esoneri contributivi: finalmente meno rischi dalle ispezioni.
  • Outline: I ricorsi amministrativi per le pretese INAIL
  • Nero su bianco: Accessorio irregolare senza maxisanzione
  • Il caso: LUL. Sanzioni non dovute per fatti “vecchi” (articolo gratuito).
  • Usi e abusi: Il caso. Accesso atti all’INL anche per ispezioni INPS e INAIL.
  • Tematiche: Una regola generale per i giusti recuperi di agevolazioni e sgravi.
  • In sicurezza: Controlli ispettivi legittimi solo con incarico formale.
  • Appunti: Disconoscimenti e ricorsi INPS del lavoratore, call center e divieti di controllo a distanza e altro.

 

La nota del Direttore | Mauro Parisi

Che nella prassi dei controlli non vigano sempre eccessive certezze, ne danno dimostrazione anche casi recenti. Li osserviamo da vicino in questo numero.

Per esempio, per quanto riguarda agevolazioni e benefici e i relativi recuperi nei confronti di aziende irregolari. C’è senza dubbio da apprezzare la presa di posizione dell’amministrazione che ha dichiarato non recuperabili gli esoneri per assunzioni, se le irregolarità contestate non riguardano gli stessi “lavoratori” agevolati. Tutto secondo legge.

Nulla di strano, insomma, se non fosse che fino a oggi l’uso era di muoversi in senso opposto: tutto andava recuperato, con effetti retroattivi e ultrattivi.

Meno positivo, invece, l’arrêt amministrativo relativo alle sanzioni per irregolare lavoro “accessorio”. Qui –contrariamente al garantismo mostrato per agevolazioni e sgravi- le prospettive appaiono meno rosee per gli utilizzatori trovati fuori regola. Si rischiano di pagare maxisanzioni per sommerso, pure là dove non sembrerebbero espressamente previste per legge.

Cosa occorre attendersi dai funzionari, se il LUL è stato trovato non a norma per anni? In questo numero proviamo a mostrare come le effettive conseguenze giuridiche potrebbero essere meno gravi rispetto a quelle prospettate nelle verifiche.

Questo e altro, ma sempre con lo stesso obiettivo: scoprire dove si annidano quelle certezze che possono rasserenare la vita di cittadini e aziende.

Indice

  • Tecnica dei ricorsi: Ordinanza-ingiunzione: opposizione anche senza avvocato.
  • Punti e spunti: Esoneri contributivi: finalmente meno rischi dalle ispezioni.
  • Outline: I ricorsi amministrativi per le pretese INAIL
  • Nero su bianco: Accessorio irregolare senza maxisanzione
  • Il caso: LUL. Sanzioni non dovute per fatti “vecchi” (articolo gratuito).
  • Usi e abusi: Il caso. Accesso atti all’INL anche per ispezioni INPS e INAIL.
  • Tematiche: Una regola generale per i giusti recuperi di agevolazioni e sgravi.
  • In sicurezza: Controlli ispettivi legittimi solo con incarico formale.
  • Appunti: Disconoscimenti e ricorsi INPS del lavoratore, call center e divieti di controllo a distanza e altro.

Leggi un articolo

LUL. Sanzioni non dovute per fatti “vecchi”

a cura dello Studio Legale VetL

La vicenda

Un’azienda viene sottoposta ad un controllo ispettivo e vengono compiute indagini su rapporti di lavoro e relativi adempimenti, a partire dal gennaio 2013 fino a metà del 2017.
All’esito delle indagini viene notificato il Verbale di accertamento e notificazione, il quale, oltre a operare recuperi di contribuzione sotto vari profili, provvede a contestare illeciti amministrativi relativi all’irregolare tenuta del Libro unico del lavoro (LUL).
In particolare, per quanto concerne gli illeciti commessi nei primi 32 mesi dal gennaio 2013 all’agosto 2015 –ossia fino all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 151/2015-, ai sensi dell’art. 39, comma 1 e 2, D.L. 112/2008, convertito con Legge n. 133/2008, viene richiesta una somma di € 16.000. Per il restante periodo, la somma di € 1.000. Ciò purché si dia seguito alla diffida a regolarizzare che genericamente stabilisce che “entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto si provveda ad aggiornare e correggere il LUL, con indicazione esatta delle causali per cui si vengono a operare recuperi di contribuzione”.
Nel caso di mancata regolarizzazione dei presunti inadempimenti, invece, la somma richiesta per chiudere il procedimento sanzionatorio –la cd. misura ridotta- sarà pari a € 32.000, per il primo periodo di inadempimento, ed € 2.000, quanto al periodo decorrente dal settembre 2015.
L’azienda, non intenzionata a dare acquiescenza al provvedimento ispettivo, intende contestare anche i presunti illeciti in materia di Libro unico del lavoro.

È possibile sollevare utili eccezioni al riguardo?

La soluzione

Appare molto opportuno che quanti intendono difendersi dai controlli dei funzionari, si rappresentino anche gli scenari che potranno loro presentarsi in caso di soccombenza.

Per esempio, se i fatti prospettati dagli ispettori nel caso illustrato fossero ritenuti fondati, le sanzioni amministrative potenzialmente comminabili sarebbero pari, addirittura, a € 102.000. Ossia, tenuto conto dei massimi edittali, di una somma massima pari a € 96.000 per gli illeciti relativi ai mesi più risalenti ed € 6.000 per quelli più recenti. Uno sproposito.

Più verosimilmente, secondo la prassi, la somma che potrebbe essere definitivamente richiesta dovrebbe essere pari a poco meno di € 40.000. Sempre molti.

In effetti, non risulta condivisibile la soluzione recentemente adottata dal personale ispettivo nei casi in cui si riscontrino illeciti a cavallo del 15 settembre 2015 (giorno di entrata in vigore, tra l’altro, delle nuove sanzioni amministrative previste dall’art. 22, D.Lgs 151/2015). In sostanza, i funzionari sono soliti sanzionare la fattispecie continuata, scorporandola tra “prima” (a cui applicano la “vecchia” sanzione amministrativa, ormai abolita) e “dopo” (a cui vengono applicate le “nuove” sanzioni) il 15 settembre 2015.

Va premesso che il massimo e dirompente effetto sul lievitare delle sanzioni avviene, come nel caso, in ragione della sempre considerata dagli ispettori –sebbene inesistente- “mensilizzazione” degli illeciti relativi all’irregolare tenuta dei libri. In realtà, le sanzioni amministrative prima del settembre 2015 hanno sempre fatto riferimento alla situazione di irregolarità realizzatasi, tout court e a prescindere dai singoli elementi e tempi dell’illecito.

L’abnorme superfetazione delle sanzioni amministrative, specie in ipotesi quali quelle considerate, trova però un importante limite nel principio della cd. natura permanente dell’illecito amministrativo. Di cosa si tratta?

Al riguardo appare autorevole e dirimente lo stesso intervento del Ministero del lavoro. Il quale, con la Circolare n. 26/2015, è giunto a stabilire che “per le condotte iniziate sotto la previgente disciplina e proseguite dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo, stante la natura permanente dell’illecito che si consuma al momento della cessazione della condotta trova applicazione, all’intero periodo oggetto dell’accertamento, la nuova disciplina”.

La predetta soluzione elaborata dal Ministero del lavoro concerneva le ipotesi di lavoro sommerso prodottesi a cavallo del 15 settembre 2015, data in cui entravano in vigore anche le nuove sanzioni amministrative per lavoro irregolare. Ma se ciò trova giustificazione per queste ultime, non vi è ragione di credere che possa dirsi diversamente per gli illeciti relativi al LUL.

Quella già rappresentata dal Ministero del lavoro, risulta una soluzione rispettosa anche del preminente principio di legalità, come in materia di sanzioni amministrative prevede l’art. 1, L. 689/1981 (“Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”).

In definitiva, nel nostro caso, anche ove tutto dovesse deporre al “peggio” per l’azienda decisa a difendersi, le sanzioni amministrative correttamente applicabili non potranno che essere quelle stabilite dal nuovo articolo 39, comma 7, D.L. 112/2008 che prevede una sanzione amministrativa da € 1000 a € 6.000 se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 12 mesi. Come nella nostra vicenda. Vale a dire che l’eventuale “pena” per l’azienda, prevedibilmente, potrebbe aggirarsi attorno agli € 2.000 (contro gli € 36.000 stimati).

Sembra appena il caso di osservare, ad ogni modo, come nella vicenda considerata risulti altrettanto criticabile la diffida a regolarizzare generica e, quindi, palesemente priva dei necessari requisiti di cui all’art. 13, D.Lgs 124/2004. Essa, in una parola, è invalida.

Scarica l’articolo in formato .pdf

[V@L – Verifiche e Lavoro n. 2/2017]