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Rivista Gennaio-Marzo 2020

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Il mondo dell’ispezione del lavoro a 360°.
La rivista di novità, casi, analisi e approfondimenti su lavoro, contributi e sicurezza.

I contenuti di questo numero di Verifiche e Lavoro:

  • Tecnica dei ricorsi: Distacco UE: A1 insuperabile anche con residenza italiana.
  • il Caso: Richieste INPS ai committenti e doppia contribuzione.
  • Appunti: Cambio medico competente; disparità uomo/donna e incentivi; e molto altro.
  • Nero su bianco: Contratti di prossimità e vincoli per gli ispettori.
  • Punti e spunti: Agevolazioni salve se la regolarità è sostanziale.
  • Tematiche: CCNL e rappresentatività: nuovi orientamenti giurisprudenziali.
  • In Sicurezza: La parola del lavoratore decide la responsabilità.
  • Outline: Cambio appalto e responsabilità del subentrante.
  • Usi e Abusi: Opposizione a ordinanza ITL e sospensione dei termini.

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Categoria:

Il mondo dell’ispezione del lavoro a 360°.
La rivista di novità, casi, analisi e approfondimenti su lavoro, contributi e sicurezza.

I contenuti di questo numero di Verifiche e Lavoro:

  • Tecnica dei ricorsi: Distacco UE: A1 insuperabile anche con residenza italiana.
  • il Caso: Richieste INPS ai committenti e doppia contribuzione.
  • Appunti: Cambio medico competente; disparità uomo/donna e incentivi; e molto altro.
  • Nero su bianco: Contratti di prossimità e vincoli per gli ispettori.
  • Punti e spunti: Agevolazioni salve se la regolarità è sostanziale.
  • Tematiche: CCNL e rappresentatività: nuovi orientamenti giurisprudenziali.
  • In Sicurezza: La parola del lavoratore decide la responsabilità.
  • Outline: Cambio appalto e responsabilità del subentrante.
  • Usi e Abusi: Opposizione a ordinanza ITL e sospensione dei termini.

La nota del Direttore | Mauro Parisi

La flessibilità nel lavoro viene da sempre vista con sospetto da quanti sono addetti ai controlli.
È pure vero che, storicamente, si sono sovente mascherati sotto forme e intenti di flessibilità, momenti di dubbia garanzia per i prestatori di lavoro. Carenze a cui, nel tempo, il legislatore ha però saputo porre valido rimedio.
Ma se la legge oggi limita con efficienza le pratiche indesiderate di deregulation del lavoro, non si può del tutto evitare che il dinamismo delle relazioni economiche nasconda ancora zone d’ombra. Tradotto: abusi e irregolarità. I quali, perciò, correttamente, vanno combattuti da chi vigila.
Sono da respingere, tuttavia, forme di contrasto indiscriminato a ogni legittima opportunità di organizzazione e flessibilità. In talune ipotesi, assolutamente necessaria. Come nel caso dell’appalto di servizi -nazionale e transnazionale-, che tanto fondamentale risulta, oggigiorno, all’attività imprenditoriale.
Questo numero -tra gli altri temi- ha voluto prendere in considerazione situazioni di presunte distorsioni del ricorso all’appalto di servizi.
“Distorsioni” che, però, non di rado, viste con occhio più sereno, tali non appaiono affatto.
Occorre sempre ragionare che il troppo, ingiustificato, sospetto, specie nell’azione ispettiva, rischia di divenire controproducente, quale ennesimo freno alla nostra economia.
Servono reazioni giuste, insomma, a escamotage ingiusti. E nulla più.

Indice

  • Tecnica dei ricorsi: Distacco UE: A1 insuperabile anche con residenza italiana.
  • il Caso: Richieste INPS ai committenti e doppia contribuzione.
  • Appunti: Cambio medico competente; disparità uomo/donna e incentivi; e molto altro.
  • Nero su bianco: Contratti di prossimità e vincoli per gli ispettori.
  • Punti e spunti: Agevolazioni salve se la regolarità è sostanziale.
  • Tematiche: CCNL e rappresentatività: nuovi orientamenti giurisprudenziali.
  • In Sicurezza: La parola del lavoratore decide la responsabilità.
  • Outline: Cambio appalto e responsabilità del subentrante.
  • Usi e Abusi: Opposizione a ordinanza ITL e sospensione dei termini.

Leggi un articolo

Richieste INPS ai committenti e doppia contribuzione

In caso di appalto illecito c’è il rischio per i committenti di dovere l’intera contribuzione INPS. Oggi anche senza il limite di decadenza dei due anni
 

a cura di Studio Legale VetL

La vicenda

Grazie all’attività di indagine dei funzionari ispettivi dell’INPS, si riscontra che una società Alfa, che applica il CCNL Multiservizi, mentre apparentemente si occupa dell’acquisizione di appalti pulizie, logistica e di mense, in effetti si limita a fornire il proprio personale alle ditte che acquisiscono gli appalti presso grandi aziende.
L’attenzione del personale ispettivo si sofferma, in particolare, sul caso dell’appalto di un servizio di mensa presso l’azienda Gamma, che opera nel settore farmaceutico. Tale appalto risulta in realtà gestito dalla società Beta -che ha appaltato il servizio e che applica il CCNL per la ristorazione collettiva- a mezzo del personale di Alfa -a cui il servizio è stato poi subappaltato-.
Gli ispettori, constatato che l’appalto si era chiuso tre anni prima e rilevate le presenze del personale di Alfa presso la mensa dell’azienda Gamma, ritengono sussistere un rapporto di lavoro di fatto tra gli addetti di Alfa e la società Beta.
Per cui contestano l’illiceità dell’appalto agli amministratori di Alfa e Beta, nonché richiedono a quest’ultima società il versamento dell’intera contribuzione relativa ai lavoratori per i periodi di impiego.
Ora però la società Beta, pure volendo riconoscere l’appalto illecito e la relativa sanzione amministrativa, non intende corretto provvedere al versamento della contribuzione.

La soluzione

Costituisce una prassi molto diffusa che gli ispettori dell’INPS, una volta rilevata la non genuinità dell’appalto nel corso di un controllo ispettivo, richiedano al committente l’intera contribuzione relativa ai lavoratori dell’appaltatore, impiegati illecitamente.

In tali casi, la richiesta della contribuzione al committente, quale datore di lavoro di fatto, avviene in via, per così dire, principale.

Va osservato, però, come, anche a fronte di situazioni del tutto simili, le reazioni dell’Istituto risultino spesso piuttosto “variegate”. Per esempio, in taluni casi neppure viene contestato l’appalto illecito, mentre viene comunque richiesta l’intera contribuzione al committente. In altre situazioni -confondendo i piani e gli effetti dell’appalto illecito da quelli della somministrazione illecita-, si ritiene di dovere applicare il CCNL del committente all’appaltatore.

La prima eccezione che solitamente una società committente che si trovi nelle condizioni di Beta viene a muovere in ordine alle richieste dell’INPS, senz’altro attiene alla decadenza dal potere di fare valere la solidarietà con l’appaltatore, trascorsi due anni dalla fine dell’appalto. Come espressamente previsto dall’art. 29, D.Lgs 276/2003.

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Una condizione, quella ultra-biennale, ritenuta finora di pacifica decadenza dalle pretese contributive, la quale, tuttavia, è stata messa in discussione di recente dalla Cassazione con una serie di sentenze (cfr. sentenze 04.07.2019, n. 18004; 04.07.2019, n. 22110; del 28.03.2019, n. 8662; 21.05.2019, n. 13650).

La S.C. è di recente intervenuta per ribadire che il limite di decadenza dei due anni va inteso concernere solo i crediti dei lavoratori, e non anche quelli relativi a contributi e premi degli Istituti. Per i quali continua a contare solo il termine di prescrizione di cinque anni.

Recependo l’indirizzo giurisprudenziale, l’Ispettorato Nazionale ha dato così indicazioni ai propri ispettori di recuperare la contribuzione omessa anche in relazione ad appalti conclusi oltre il predetto biennio.

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Se, dunque la società Beta potrà essere soggetta al recupero degli ispettori, malgrado il trascorrere del tempo, diversamente l’INPS non potrà pretendere di “duplicare” la contribuzione versata per ogni lavoratore, dovendo tenere conto -come prevede l’art. 38, D.Lgs n. 81/2015 di quanto già versato dal datore di lavoro formale Gamma. Al più -nel solo caso di contestazione di somministrazione illecita- potrebbero essere richieste le “differenze”, dovute sulla base del maggiore imponibile dovuto per i CCNL applicati.

riquadro29Non è raro, tuttavia, che gli ispettori “tralascino” di considerare i precedenti versamenti, pretendendo nuovamente l’intero ammontare della contribuzione. Per evitare ciò, può essere utile che il committente, già nel corso dell’appalto, si procuri dall’appaltatore prova degli avvenuti versamenti e della loro misura.

Ove ciò non sia accaduto, la prova dei versamenti precedenti potrà essere offerta attraverso la produzione degli estratti conto contributivi dei singoli lavoratori, magari ottenuti a mezzo di accesso agli atti presso l’INPS.

Scarica l’articolo in formato .pdf

[V@L – Verifiche e Lavoro n. 1/2020]