Buona fede nei rapporti con l’INPS, errori senza condanna
Malgrado le pretese degli Istituti, per cui ogni errore commesso nelle procedure comporta decadenze o oneri economici, sentenze come la n. 1154/2026 del Giudice del lavoro di Genova, confermano che i giudizi in materia di previdenza non hanno a oggetto la regolarità delle procedure amministrative, ma solo la verifica dei diritti sostanziali.
È risaputo che la posizione comune degli Istituti di previdenza -e dell’INPS in particolare- sia quella per cui gli “errori” formali di qualunque natura (su domande, denunce, eccetera), debbano considerarsi pressoché insanabili (o sanabili al prezzo di maggiorazioni economiche) una volta posti in essere dal contribuente (es. su domande trasmesse agli Istituti).
Da tale postulato, ne discende pacificamente uno ulteriore, per cui si ritiene che vi sia decadenza del contribuente da ogni diritto, allorquando si constati che la “forma” del caso non coincide con quella “prevista”.
Le questioni che si pongono in queste situazioni -note a tutti coloro che operano con i suddetti Istituti-, oltre che di giustizia del caso singolo, acquistano oggi un maggiore e più pregnante significato generale nell’era dell’IA. Se infatti i predetti “postulati” (e altri, in casi simili) diventassero algoritmi, dati “in pasto” all’Intelligenza Artificiale, sarebbe difficile (ancor più di quanto non lo sia già nell’attualità) difendersene, contestando la loro obiettività (tutto ciò che concerne l’IA appare oggettivo) ed effettiva infondatezza giuridica.
A complicare tali già labili rapporti Istituti/contribuenti, come si sa, ci si mette anche una giurisprudenza ondivaga, spesso in grado di togliere agli operatori le poche radicate certezze (cfr. Cass., Ordinanza n. 21362/2026, Approfondimento del 31.08.2026: “Irregolarità Inps e disposizioni su CCNL. Rischi imprevisti (e immeritati) per i professionisti”).
Ciò non significa, però, che manchino conferme giudiziarie che i postulati dell’amministrazione sono arbitrari. Per esempio, al riguardo, merita di essere segnalata la sentenza 30.09.2026, n. 1154 del Tribunale di Genova, sezione lavoro.
Il caso
La vicenda decisa dal Giudice del lavoro di Genova appare molto semplice nelle sue premesse.
Nel corso del periodo della pandemia COVID, un’impresa si trovava a fare i conti con una contrazione dell’attività di lavoro, per cui era costretta a mettere in cassa integrazione parte del proprio personale.
Come previsto, informava i sindacati e concludeva accordi per la fruizione della cassa integrazione per un certo periodo di settimane, anche in più soluzioni, confermando che sarebbe stata l’impresa a provvedere direttamente ai versamenti dell’assegno al personale, salvo conguaglio da parte dell’INPS.
Venivano presentate e autorizzate dall’INPS le domande relative a ciascun periodo, in cui sempre veniva apposta dal datore di lavoro la “fleggatura” sulla voce del pagamento dell’indennità da parte del datore di lavoro. Ciò avveniva tutte le volte, tranne una, in cui, per refuso materiale, viene apposta un’indicazione sulla scelta per il pagamento diretto dell’assegno ai lavoratori da parte dell’INPS.
Della cosa non si accorgeva minimamente l’impresa e i suoi professionisti (che continuavano a procedere ai conguagli nei termini di legge), né l’INPS stesso (che comunque non sborsava nessun assegno direttamente al personale).
Alcuni anni dopo, tuttavia, l’Istituto inviava delle Note di rettifica per il recupero dei conguagli operati, a suo dire, senza giustificazione, data la presentazione di domande “errate”. Per l’Istituto, a causa delle compensazioni non consentite, si sarebbe ingenerata la decadenza dell’impresa dalla possibilità di godere dell’integrazione salariale in periodi pure autorizzati.
A nulla valeva che l’impresa rivendicasse la propria buona fede e contestasse la leale collaborazione dell’Istituto che avrebbe dovuto segnalare, sulla base del previsto soccorso istruttorio dell’amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sentenza 1.7.2021, n. 5008), la difformità a esso nota tra istanze e documenti presentati, per permettere la correzione dell’errore materiale.
La buona fede nei giudizi sui diritti
Se il caso di presentava in modo lineare, il contenzioso che ne è scaturito è risultato piuttosto complesso.
All’esito del processo, tuttavia, il Giudice rilevava come non fosse contestata dall’INPS la circostanza della presenza di richieste di autorizzazione conformi agli accordi sindacali, che prevedevano, tutti, l’anticipazione della prestazione di cassa integrazione da parte dell’impresa. Allo stesso modo, neppure veniva contestato dall’Istituto che il datore di lavoro avesse sempre corrisposto ai lavoratori, con la busta paga, l’ammontare dell’assegno di integrazione salariale, in attuazione degli accordi e per i periodi coperti dalle autorizzazioni. E ciò anche nel periodo di cui all’errore materiale, in cui si era formalmente richiesto il c.d. “pagamento diretto”, cioè senza anticipazione datoriale.
Si rilevava, inoltre, come neppure fosse in contestazione che l’impresa avesse poi conguagliato tali anticipazioni mediante modelli DM 10 a conguaglio e che potesse ritenersi pacifico che l’INPS non avesse mai corrisposto direttamente l’assegno ai lavoratori, non avendo mai dato corso, il datore di lavoro, agli adempimenti che sarebbero stati all’uopo necessari.
Però, per l’Istituto, solo dopo l’emissione delle Note di rettifica, l’impresa evidenziava l’asserita erronea opzione per il proprio pagamento diretto, non più possibile per intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 148/2015 (“il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data”).
Tuttavia, il Giudice riteneva la tesi dell’INPS non condivisibile, perché avrebbe esteso inammissibilmente i presupposti di applicazione della fattispecie decadenziale, da ritenersi invece eccezionale e di stretta applicazione. Era infatti pacifico che la richiesta di conguaglio (all’origine delle Note di rettifica) fosse intervenuta entro il predetto termine di sei mesi, a fronte di prestazione di cassa integrazione effettivamente anticipata dall’impresa, in esecuzione del menzionato e vigente accordo sindacale.
La sentenza n. 1154/2026, considerava, perciò, come il fatto che, per mero errore materiale, nella richiesta di autorizzazione il datore di lavoro avesse “flaggato” il pagamento “diretto” da parte dell’INPS, anziché con anticipazione datoriale e successivo conguaglio, non potesse giustificare le richieste dell’Istituto, ove si tenesse conto che le modalità di erogazione adottate erano sempre state, a ben vedere, corrette, perché conformi all’accordo sindacale -cui l’anticipazione e la successiva richiesta di conguaglio avevano dato corretto adempimento-, impedendo altresì il prodursi della decadenza.
Del resto, con il refuso non si veniva a determinare alcun tipo di pregiudizio in capo all’Istituto.
In definitiva, per il Giudice di Genova, in questo come in casi consimili (cfr. Tribunale Milano sentenza n. 2680/2022; Tribunale Trani, sentenza n. 900/2024), non si tratterebbe di questioni afferenti alla sussistenza del diritto alla prestazione di cassa integrazione, ma solo alle modalità della sua erogazione.
Per cui l’erogazione così avvenuta doveva essere giudicata comunque di “buona fede”, soprattutto alla luce della circostanza che i giudizi in materia di previdenza e di assistenza sociale hanno sempre a oggetto, non tanto la “regolarità” degli atti della procedura amministrativa, quanto piuttosto la verifica della spettanza di diritti sostanziali, al verificarsi delle condizioni previste.
Tribunale di Genova, sezione lavoro, sentenza 30.09.2026, n. 1154 Il fatto che, per mero errore materiale, nella richiesta di autorizzazione il datore di lavoro aveva “flaggato” il pagamento “diretto” da parte dell’INPS, anziché con anticipazione datoriale e successivo conguaglio, non può giustificare le richieste dell’Istituto, ove si tenga conto che le modalità di erogazione adottate sono state eseguite in modo conforme all’accordo sindacale, cui l’anticipazione e la successiva richiesta di conguaglio hanno dato corretto adempimento, impedendo altresì il prodursi della decadenza. Tanto più che nel caso non si è determinato alcun tipo di pregiudizio in capo all’Istituto e che non si tratta neppure, qui, di questioni afferenti alla sussistenza del diritto alla prestazione integrativa, ma solo alle modalità di erogazione (e di “recupero”). Tale ultimo argomento rileva in quanto i giudizi in materia di previdenza e di assistenza sociale, quale il presente, hanno ad oggetto, non tanto la “regolarità” degli atti della procedura amministrativa, quanto piuttosto la verifica della spettanza di diritti che derivano dalla legge, al verificarsi delle condizioni previste e pertanto, nella specie, il diritto dei lavoratori alla prestazione e il diritto del datore di lavoro che l’abbia anticipata, nella esatta misura, a conguagliarla con i contributi da versare.
di Mauro Parisi – Studio Legale VetL
27.10.2026
[L’articolo è anche sulla rivista “Sintesi” dei Consulenti del Lavoro di Milano]
Serve aiuto su questo tema?
Gli articoli e i video sono contributi divulgativi. Per pareri specifici e consulenze mirate, contatta lo Studio VetL.



