Quello che INPS e INAIL non dicono (ma che devono comunicare nell’ispezione)
Nelle verifiche ispettive degli Istituti sono ancora diffuse prassi inquisitorie e prive di contraddittorio, malgrado le recenti novità della legge e dello Statuto del Contribuente, che impongono obblighi di informazione dei soggetti ispezionati su ragioni, oggetto, circostanze e condizioni che giustificano l’accesso in azienda.
Pochi sanno che gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in occasione di controlli e accertamenti sul luogo di lavoro, sono tenuti per legge a dichiarare espressamente al soggetto ispezionato “le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso” in azienda.
Del resto, quando viene iniziata una verifica, è sempre la norma che impone che “il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto che la riguarda”.
In definitiva, come generalmente non affatto noto -e tantomeno praticato dagli Istituti previdenziali-, non sono ammessi controlli di cui non sia stata data informazione fin dall’origine dell’obiettivo delle indagini e delle cause che lo hanno determinato.
Ciò vale a dire che verifiche meramente inquisitorie (quelle attualmente comuni, in cui il soggetto sottoposto a indagini viene tenuto all’oscuro, anche per lungo tempo, degli obiettivi perseguiti) non possono che essere considerate vietate dal nostro ordinamento.
Tale effetto discende in modo puntuale dalle previsioni dell’art. 12 della Legge 212 del 2000.
Quest’ultima costituisce il cosiddetto “Statuto del Contribuente” in materia tributaria, un corpo giuridico apparentemente non conferente rispetto alle competenze di organismi quali INPS e INAIL. Tuttavia, un’espressa disposizione del legislatore, l’articolo 7, comma 2, lettera d), D.L. 70/2011 (convertito con la Legge n. 106/2011), ha stabilito che proprio
le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.
L’articolo 12 del detto Statuto, relativo a diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche, pure riferendosi primariamente alla materia tributaria, tuttavia, in ragione dell’espressa previsione di estensione della sua applicazione anche ai controlli in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, va inteso confacente anche all’azione degli Istituti ad essa competenti, quali appunto INPS e INAIL.
Per cui, quale immediata conseguenza e stabilita garanzia, così come pure disposto in ambito fiscale (art. 12, comma 2, L.n. 212/2000), va inteso che anche i predetti enti debbano offrire al soggetto interessato conoscenza delle ragioni del controllo che vanno esperendo e dei diritti di cui può godere chi subisce le indagini.
Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato …, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
Non si tratta di indicazioni di mero stile, bensì di precetti cogenti e che vanno eseguiti fin dal momento del primo contatto e accesso in azienda da parte dei funzionari. Le informazioni da trasmettere concernono i motivi del controllo e delle ricerche che vengono eseguite, sulla base del mandato conferito ai funzionari dall’Istituto di appartenenza.
La previsione, pressoché mai applicata nella pratica dagli Istituti, permetterebbe di superare una tendenza a occultare e dissimulare l’effettivo oggetto delle verifiche eseguite, accadendo che si celi, anche per tutto il tempo dell’ispezione e delle indagini (talvolta, anni), quanto realmente investigato e sottoposto alla ricerca delle amministrazioni previdenziali.
Gli oneri di comunicazione di INPS e INAIL risultano essersi ulteriormente accresciuti a partire dall’agosto del 2025. Infatti, l’art. 12, comma 1, dello Statuto, a seguito Decreto legge n. 84 del 2025 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2025) e del suo art. 13-bis, comma 1, stabilisce ora che
Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche … nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso.
Si tratta senza dubbio, come appare evidente, di una rivoluzione nei rapporti e nel contraddittorio tra soggetti vigilanti e vigilati. I primi -compresi i predetti Istituti- devono infatti dare evidenza delle “circostanze e … condizioni che hanno giustificato l’accesso”, che deve sempre avvenire sulla base di “esigenze effettive di indagine e controllo”; i secondi, hanno diritto a ricevere tali notizie.
Le rilevanti circostanze delle verifiche devono emergere, non solo nei mandati a procedere ai controlli, ma negli stessi atti formati nel corso del procedimento ispettivo, come previsto dall’art. 12, comma 4, L.n. 212/2000, in relazione alle verbalizzazioni delle operazioni di verifica (“Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica”).
Per i funzionari degli Istituti previdenziali, i processi verbali relativi alle operazioni delle verifiche in corso in materia di lavoro e previdenza, sono innanzitutto quelli peculiari, stabiliti dall’art. 13, D.Lgs n. 124/2004, vale a dire i verbali di primo accesso ispettivo (“Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all’ispezione”).
Quantomeno in questi ultimi atti, quindi, devono trovare spazio tutte le necessarie informazioni ora previste dallo Statuto del Contribuente.
Per cui, non più tardi della conclusione del primo intervento in azienda, i funzionari di INPS e INAIL sono tenuti a mettere a parte i soggetti ispezionati in ordine alle “ragioni”, all’“oggetto”, alle “circostanze” e alle “condizioni che hanno giustificato l’accesso”.
Informazioni e notizie fondamentali per garantire l’effettivo diritto al contraddittorio nel corso dei controlli, come consacrato nel Decreto legislativo n. 103/2024 e per permettere che i soggetti ispezionati offrano osservazioni pertinenti e realmente utili (a sé e all’amministrazione) in riferimento alla propria posizione.
Non può non osservarsi, tuttavia, come la circostanza che i predetti adempimenti siano dovuti da INPS e INAIL fin dall’agosto 2025 (art. 13bis, comma 2, D.L.n. Legge n. 84/2025, come convertito), fino a oggi non abbia ancora garantito, non solo l’affermarsi di prassi legittime di intervento ispettivo, ma neppure la loro diffusa conoscenza.
di Mauro Parisi – Studio Legale VetL
[L’articolo è anche sulla rivista “Sintesi” dei Consulenti del Lavoro di Milano]
25.06.2026
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