Quanto sia complesso e fugace il mondo delle verifiche sul lavoro, ce lo dimostra, una volta di più, il caso del nuovo potere ispettivo di “disposizione”, introdotto questa estate dal decreto-legge n. 76/2020.
Come si sa, dal 15 settembre 2020 ogni funzionario “può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative”. Sanzionato, chiaramente.
Un super potere, non vi è dubbio, che seppure passato per lo più sotto silenzio, date le molte “distrazioni” dell’anno appena trascorso, aveva subito suscitato notevoli perplessità, sia quanto alla sua opportunità, nel frangente; sia riguardo alla sua compatibilità rispetto al negletto principio di legalità.
Negli “Approfondimenti”, sul nostro sito (https://www.verifichelavoro.it/approfondimenti/), ne avevamo già avuto modo di parlare.
Fatta la legge, sul potere di disposizione si era espressa l’amministrazione, con la Circolare INL n. 5/2020, fornendo i necessari chiarimenti, agli ispettori stessi, innanzitutto; quindi, di riflesso, a tutti gli altri consociati.
Trascorsi due mesi e mezzo, tuttavia, la stessa amministrazione ha avvertito l’esigenza (operativa) di specificare e perimetrare nuovamente il significato -invero piuttosto chiaro- della legge. Ecco, allora, la Nota INL 15.12.2020, n. 4539.
Repetita iuvant, non vi è dubbio. Tuttavia il nuovo intervento -corredato di tabelle e di indicazioni su ciò che si può o non può fare-, si autoproclama fin d’ora “non esaustivo”, aprendo la via a future e ulteriori direttive.
E ciò, si direbbe, non appare proprio foriero di quelle certezze ex ante di cui tutti i potenziali soggetti ispezionati devono sempre potere godere.

