V@L Ottobre – Dicembre 2024

La nota del direttore

Tendenze e controtendenze.

L’estate 2024 appena trascorsa ci ha mostrato come, anche in materia di vigilanza pubblica, non esista una sola prospettiva da cui guardare le cose.

Non si era fatto in tempo a vedere l’entrata in vigore delle nuove disposizioni sulle penetranti verifiche d’ufficio INPS, che sono entrate in uso dal 1 settembre 2024, che già il legislatore veniva a produrre una norma di semplificazione e contenimento dei controlli pubblici, in apparenza poco compatibile con la prima.

Il minuetto recente di cui diciamo è quello innescato dalle previsioni del Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024 -relativo a disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR, convertito con Legge n. 56/2024-, a cui fa da possibile contrappunto il Decreto Legislativo n. 12 luglio 2024, n. 103 -di semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della Legge delega n. 118/2022-.

La prima norma, al suo articolo 30, comma 10, stabilisce in senso inquisitorio che “le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali, ivi compresi i contributi dovuti in caso di utilizzo di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi ovvero a titolo di responsabilità solidale, possono fondarsi su accertamenti eseguiti d’ufficio”, ma “senza pregiudizio dell’eventuale ulteriore accertamento ispettivo”. La seconda normativa, entrata in vigore il 2 agosto 2024, favorendo le garanzie, che “l’amministrazione fornisce in formato elettronico, almeno dieci giorni prima del previsto accesso presso i locali dell’attività economica, l’elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva”.

Possono convivere disposizioni sulla stessa materia improntate a opposte tensioni e scopi?

Verifiche e Lavoro, come sempre, offrirà i riferimenti necessari per orientarsi nella materia e non farsi trovare impreparati.