V@L Luglio – Settembre 2026

La nota del direttore

Se le regole non sono chiare, basta una “crocetta” fuori posto

Quasi una premonizione, nel numero scorso di Verifiche e Lavoro, si raccontava come fosse oramai insopprimibile l’esigenza di rendere chiare e certe le regole dei rapporti con gli Istituti.

Avevamo ribadito come occorressero “previsioni specifiche” che evitassero di essere “solo fumosi richiami”, incapaci di garantire effettivamente i consociati e non in grado, “in definitiva, di tutelare diritti sostanziali”.

Si ricordava, insomma, come debbano ritenersi, ora più che mai, necessari “codici”, “testi unici” o, comunque previste, raccolte di disposizioni relative a procedure, precetti e discipline, in grado di imporre limiti reali all’azione degli Istituti.

Il vero punto della questione, e primo presidio di garanzia, è che deve essere a priori “conoscibile” ciò che possono o non possono pretendere le amministrazioni da imprese, professionisti e contribuenti di ogni genere.

L’urgenza della questione viene così ora ribadita -ecco la “premonizione” di contingente attualità del numero scorso- dall’Ordinanza n. 21362 del 23.06.2026 della Cassazione (come da altre dello stesso tenore di quest’ultimo periodo), la quale, in modo imprevedibile, riperimetra la nozione di “irregolarità contributiva” e di ciò che può costituire possibile pretesa da parte degli Istituti.

Secondo la S.C., determinerebbe ora irregolarità contributiva sostanziale, non solo il non avere versato contributi e premi; ma pure l’irregolarità riguardante formalità che non permetterebbero il rapido controllo degli adempimenti da parte degli Istituti.

Una fattispecie non prevista, alla luce dell’attuale regolamentazione, per cui anche una “crocetta” fuori posto o una “spunta” omessa, rischiano adesso di compromettere importanti situazioni giuridiche e diritti che si sarebbero detti quesiti.