V@L Aprile – Giugno 2026

La nota del direttore

Codici di procedure dei controlli per garantire davvero i diritti

Da parte degli Istituti si registrano sempre nuove e mutevoli modalità di accertamento di importi che si ritengono dovuti o di fattispecie da considerare illecite e tali da meritare repressione.

In molte e singolari (nonché imprevedibili) circostanze -che spesso sorprendono aziende e professionisti-, di solito non si può neppure parlare di procedure irrituali o di violazioni procedurali, perché, in linea di massima, puntuali disposizioni, che vincolano Istituti e funzionari a seguire modi e tempi definiti dei loro rilievi, neppure esistono.

Certo, è previsto che i controlli debbano essere ragionevoli e proporzionati al caso, favorendo il contraddittorio tra la parte pubblica e chi subisce la verifica. In tale senso il Decreto legislativo n. 103/2024, nell’introdurre regole generali di rispetto in seno ai controlli dell’amministrazione, costituisce un’importante presa di coscienza e un passo avanti nel riconoscimento delle garanzie.

Ma, senz’altro, non basta.

Perché, per essere affermati compiutamente, i principi devono essere declinati in previsioni specifiche, evitando di rimanere solo fumosi richiami, incapaci di garantirsi materialmente il proprio rispetto nel caso specifico e, in definitiva, di tutelare diritti sostanziali.

Nell’avvicendarsi delle elaborate e sempre nuove normative, se davvero si avverte l’esigenza di favorire reali tutele a imprese e cittadini, corre, ora più che mai, la necessità di pretendere una “regola”: una norma che determini a priori le condotte consentite o meno dei soggetti pubblici, e ne preveda anticipatamente poteri e limiti.

Regole di comportamento -e “codici di procedure”, per modi, tempi e consentiti interventi difensivi-, che sappiano costituire un presidio visibile e certo, preservando dalla “creatività” amministrativa del singolo caso.