Errori materiali: qualche speranza per la buona fede
Nel numero scorso si erano dovuti annotare, non senza una certa preoccupazione, i “principi” asseriti dalla Cassazione in tema di regolarità contributiva, ritenuta, non solo sostanziale, ma pure in termini formali.
Si diceva che non può che destare apprensione la possibilità di “una fattispecie non prevista, alla luce dell’attuale regolamentazione, per cui anche una “crocetta” fuori posto o una “spunta” omessa, rischiano adesso di compromettere importanti situazioni giuridiche e diritti che si sarebbero detti quesiti”.
Timori più che fondati, data l’autorevolezza della “fonte”, che vengono però ora un po’ mitigati -e se ne deve dare atto, anche per l’evidente “speranza” che infondono- da recenti sentenze di segno opposto, più concilianti e, soprattutto, sensibili all’effettivo rispetto della buona fede nei rapporti tra le parti pubbliche e private dei rapporti previdenziali.
In materia di “crocette” e di errori materiali, in cui tutti possono incorrere involontariamente, si segnala oggi un’interessante pronuncia del Tribunale di Genova, sezione lavoro (la sentenza 30.09.2026, n. 1154, che segue di poco pari pronuncia del Tribunale di Napoli) che fa salva la posizione del datore di lavoro -assistito da professionisti- che incorra in un errore di compilazione di una domanda, quando è possibile dimostrare che la condotta complessiva -e nota agli Istituti- è sempre stata di tutt’altra evidenza e segno.
Viene confermato come, in difetto di puntuali previsioni di legge circa eventuali vizi e decadenze delle procedure amministrative, sia da ricordare che, specie in materia di previdenza e di assistenza sociale, ciò che conta, non è tanto la formale “regolarità degli atti della procedura amministrativa”, quanto piuttosto la sostanziale “spettanza di diritti che derivano dalla legge”.
Quindi, più sostanza e meno forma, questa volta.

